Art. 5 · Consultazione preliminare

Art. 5

Consultazione preliminare

In vigore dal 23 apr 2009
Consultazione preliminare 1.   Gli Stati membri possono prevedere o lasciare in vigore disposizioni in base alle quali la parte che intende proporre ricorso o intentare un’azione inibitoria possa farlo unicamente dopo aver cercato di porre termine alla violazione di concerto con la parte convenuta oppure con la parte convenuta e con un ente legittimato a norma dell’, lettera a) dello Stato membro in cui viene proposto il ricorso o intentata l’azione. Spetta allo Stato membro decidere se la parte che intende proporre ricorso o intentare un’azione debba consultare o no l’ente legittimato. Qualora non venga posto termine alla violazione entro le due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, la parte interessata può presentare senza indugio un ricorso o intentare un’azione per provvedimento inibitorio. 2.   Le modalità di consultazione preliminare decise dagli Stati membri sono notificate alla Commissione, che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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