Art. 4 · Violazioni intracomunitarie

Art. 4

Violazioni intracomunitarie

In vigore dal 23 apr 2009
Violazioni intracomunitarie 1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che, in caso di violazione avente origine nel proprio territorio, ogni ente legittimato di un altro Stato membro, qualora gli interessi che esso tutela risultino lesi da detta violazione, possa adire l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa di cui all’, previa presentazione dell’elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative riconoscono che gli enti figuranti su tale elenco sono abilitati ad agire, fermo restando il loro diritto di valutare se, nel caso di specie, l’azione intentata risulti giustificata. 2.   Ai fini della lotta alle violazioni intracomunitarie, e fatti salvi i diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale ad altri enti, gli Stati membri, su richiesta dei loro enti legittimati, comunicano alla Commissione che detti enti sono legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell’. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione e lo scopo di tali enti nazionali legittimati. 3.   La Commissione redige l’elenco degli enti legittimati di cui al paragrafo 2, con l’indicazione del loro scopo. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; le modifiche apportate a tale elenco sono pubblicate senza indugio; è pubblicato ogni sei mesi un elenco aggiornato.
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