Art. 3
Enti legittimati a proporre ricorsi e azioni
In vigore dal 23 apr 2009
Enti legittimati a proporre ricorsi e azioni
Ai fini della presente direttiva, per «ente legittimato» si intende qualsiasi organismo o organizzazione, debitamente costituito secondo la legislazione di uno Stato membro, che ha un legittimo interesse a far rispettare le disposizioni di cui all’ e in particolare:
a)
uno o più organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi di cui all’, negli Stati membri in cui esistono simili organismi; e/o
b)
le organizzazioni aventi lo scopo di tutelare gli interessi di cui all’, secondo i criteri stabiliti dal loro diritto nazionale.
Storico versioni
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