Art. 3
Definizioni
In vigore dal 23 apr 2009
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
a)
«nave» una nave o un’imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro che rientra nell’ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni IMO e per la quale è richiesto un certificato;
b)
«amministrazione» le autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte bandiera;
c)
«organismo riconosciuto» un organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) (7);
d)
«certificati» i certificati previsti dalla legge rilasciati in relazione alle pertinenti convenzioni IMO;
e)
«audit IMO» un audit condotto in conformità delle disposizioni della risoluzione A.974(24) adottata dall’assemblea dell’IMO il 1o dicembre 2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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