Art. 6 · Certificati di assicurazione

Art. 6

Certificati di assicurazione

In vigore dal 23 apr 2009
Certificati di assicurazione 1.   L’esistenza dell’assicurazione di cui all’ è comprovata da uno o più certificati rilasciati dal suo fornitore e presenti a bordo della nave. 2.   I certificati rilasciati dal fornitore dell’assicurazione recano le informazioni seguenti: a) nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione; b) nome e luogo della sede principale dell’armatore; c) tipo e durata dell’assicurazione; d) nome e sede principale del fornitore dell’assicurazione e, se del caso, sede presso la quale l’assicurazione è stata stipulata. 3.   Se la lingua impiegata nei certificati non è né l’inglese né il francese né lo spagnolo, il testo include una traduzione in una di queste lingue.
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