Art. 5 · Ispezioni, conformità, espulsione dai porti e rifiuto di accesso ai porti

Art. 5

Ispezioni, conformità, espulsione dai porti e rifiuto di accesso ai porti

In vigore dal 23 apr 2009
Ispezioni, conformità, espulsione dai porti e rifiuto di accesso ai porti 1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni ispezione di una nave in un porto soggetto alla sua giurisdizione in conformità della direttiva 2009/16/CE includa la verifica della presenza a bordo del certificato di cui all’. 2.   Se il certificato di cui all’ non è a bordo e fatta salva la direttiva 2009/16/CE, che prevede il fermo delle navi quando sono in gioco questioni di sicurezza, l’autorità competente può emanare nei confronti della nave un ordine di espulsione, il quale è notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. In conseguenza dell’emanazione di tale ordine di espulsione, ciascuno Stato membro rifiuta l’accesso di detta nave ai suoi porti fino alla notificazione del certificato di cui all’ da parte dell’armatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:20:oj#art-5