Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 23 apr 2009
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate. 2.   La presente direttiva non si applica alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie o alle altre navi di proprietà dello Stato o gestite dallo Stato impiegate per servizi pubblici a fini non commerciali. 3.   La presente direttiva fa salve le discipline fissate dagli strumenti in vigore nello Stato membro interessato ed elencate in allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:20:oj#art-2