Art. 9 · Riservatezza

Art. 9

Riservatezza

In vigore dal 23 apr 2009
Riservatezza Fatta salva la direttiva 95/46/CE, gli Stati membri provvedono, nell’ambito dei propri ordinamenti giuridici, affinché i seguenti documenti non siano resi disponibili per fini diversi dall’inchiesta di sicurezza, salvo che l’autorità competente in tale Stato membro stabilisca che vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di: a) tutte le prove testimoniali e le altre dichiarazioni, relazioni e annotazioni raccolte o ricevute dall’organo inquirente nel corso dell’inchiesta di sicurezza; b) documenti da cui risulti l’identità delle persone che hanno testimoniato nell’ambito dell’inchiesta di sicurezza; c) informazioni di carattere particolarmente sensibile e privato, comprese le informazioni di carattere sanitario, che riguardano persone coinvolte nel sinistro o incidente marittimo.
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