Art. 4
Regime delle inchieste di sicurezza
In vigore dal 23 apr 2009
Regime delle inchieste di sicurezza
1. Gli Stati membri stabiliscono, in conformità con il proprio ordinamento giuridico, lo status giuridico dell’inchiesta di sicurezza in modo tale che tali inchieste possano svolgersi nel modo più efficiente e rapido possibile.
Essi provvedono, conformemente alla rispettiva legislazione e, ove opportuno, mediante cooperazione con le autorità competenti per l’inchiesta giudiziaria, affinché tali inchieste di sicurezza:
a)
siano svolte in modo indipendente da indagini penali o da inchieste di altro tipo condotte parallelamente per determinare la responsabilità o attribuire colpe; e
b)
non siano indebitamente precluse, sospese o ritardate a causa di tali indagini.
2. Le norme stabilite dagli Stati membri comprendono, conformemente al sistema di cooperazione permanente di cui all’, disposizioni che permettano:
a)
la cooperazione e la reciproca assistenza nelle inchieste di sicurezza condotte da altri Stati membri o la delega ad un altro Stato membro del compito di dirigere tali inchieste a norma dell’; e
b)
il coordinamento delle attività dei rispettivi organi inquirenti nella misura necessaria per conseguire l’obiettivo della presente direttiva.
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