Art. 23 · Relazione di attuazione

Art. 23

Relazione di attuazione

In vigore dal 23 apr 2009
Relazione di attuazione Ogni cinque anni la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e l’osservanza della presente direttiva e, se necessario, propone ulteriori misure alla luce delle raccomandazioni ivi contenute.
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