Art. 22 · Sanzioni

Art. 22

Sanzioni

In vigore dal 23 apr 2009
Sanzioni Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
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