Art. 37 · Abrogazione

Art. 37

Abrogazione

In vigore dal 23 apr 2009
Abrogazione La direttiva 95/21/CE, modificata dalle direttive elencate nell’allegato XV, parte A, è abrogata, con effetto dal 1o gennaio 2011, fermi restando gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nell’ordinamento nazionale delle direttive di cui all’allegato XV, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XVI della presente direttiva.
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