Art. 28
Rimborso delle spese
In vigore dal 23 apr 2009
Rimborso delle spese
1. Qualora le ispezioni di cui agli confermino o accertino carenze rispetto ai requisiti previsti da una convenzione che giustificano il fermo di una nave, le spese complessive in un normale esercizio contabile connesse all’ispezione sono a carico del proprietario o dell’armatore o del suo rappresentante nello Stato di approdo.
2. Tutte le spese connesse con le ispezioni eseguite dall’autorità competente di uno Stato membro secondo quanto disposto dall’ e dall’, paragrafo 4, sono sostenute dal proprietario o dall’armatore della nave.
3. Qualora una nave sia sottoposta a fermo, tutti i costi relativi al fermo in porto sono a carico del proprietario o dell’armatore della nave.
4. Il fermo non è revocato finché non si sia provveduto al completo pagamento o non sia data una garanzia sufficiente per il rimborso delle spese.
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