Art. 25 · Scambio di informazioni e cooperazione

Art. 25

Scambio di informazioni e cooperazione

In vigore dal 23 apr 2009
Scambio di informazioni e cooperazione Ciascuno Stato membro provvede affinché le sue autorità o i suoi enti portuali e gli altri organismi e autorità pertinenti forniscano all’autorità competente per il controllo da parte dello Stato di approdo i seguenti tipi di informazioni in loro possesso: — informazioni notificate in conformità dell’ e dell’allegato III, — informazioni relative alle navi che hanno omesso di notificare informazioni conformemente al disposto della presente direttiva e delle direttive 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (14), e 2002/59/CE, nonché, se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004, — informazioni relative a navi che hanno preso il mare senza essersi conformate all’ o all’ della direttiva 2000/59/CE, — informazioni relative a navi alle quali è stato negato l’accesso o che sono state espulse da un porto per motivi di sicurezza, — informazioni su anomalie apparenti conformemente all’.
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