Art. 21 · Seguito dato a ispezioni e fermi

Art. 21

Seguito dato a ispezioni e fermi

In vigore dal 23 apr 2009
Seguito dato a ispezioni e fermi 1.   Se le carenze di cui all’, paragrafo 2, non possono essere corrette nel porto in cui è avvenuta l’ispezione, l’autorità competente dello Stato membro interessato può consentire alla nave di raggiungere senza indebito ritardo il cantiere navale idoneo più vicino al porto di fermo, scelto dal comandante e dalle autorità interessate, dove può essere dato il necessario seguito al provvedimento purché siano rispettate le condizioni stabilite dall’autorità competente dello Stato di bandiera e approvate da detto Stato membro. Dette condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell’equipaggio, senza pericoli per le altre navi o senza rappresentare una minaccia irragionevole per l’ambiente marino. 2.   Quando la decisione di inviare la nave in un cantiere navale per riparazioni è dovuta alla non conformità alla risoluzione IMO A.744(18), per quanto riguarda la documentazione della nave o per quanto riguarda sue insufficienze e carenze strutturali, l’autorità competente può esigere che siano effettuate le necessarie misurazioni di spessore nel porto di fermo prima che la nave sia autorizzata a riprendere il mare. 3.   Nei casi indicati al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il porto nel quale è avvenuta l’ispezione informa l’autorità competente dello Stato in cui è situato il cantiere di riparazione, i soggetti menzionati all’, paragrafo 6, e ogni altra autorità pertinente in merito alle condizioni necessarie per la navigazione. L’autorità competente dello Stato membro destinatario della notifica comunica all’autorità notificante le azioni intraprese in merito. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché sia rifiutato l’accesso a qualsiasi porto o ancoraggio all’interno della Comunità alle navi di cui al paragrafo 1 che prendono il mare: a) senza rispettare le condizioni stabilite dall’autorità competente dello Stato membro del porto di ispezione; o b) che rifiutano di ottemperare ai requisiti applicabili delle convenzioni non recandosi nel cantiere navale previsto. Siffatto rifiuto rimane in vigore finché il proprietario o l’armatore non dimostri sufficientemente all’autorità competente dello Stato membro in cui sono state constatate le carenze che la nave è perfettamente conforme ai pertinenti requisiti delle convenzioni. 5.   Nei casi indicati al paragrafo 4, lettera a), l’autorità competente dello Stato membro in cui sono state constatate le carenze della nave informa immediatamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Nei casi indicati al paragrafo 4, lettera b), l’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il cantiere navale informa immediatamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Prima di negare l’accesso, lo Stato membro può chiedere di consultarsi con l’amministrazione dello Stato di bandiera della nave in questione. 6.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, l’accesso ad un porto o ancoraggio specifico può essere consentito dall’autorità competente del relativo Stato di approdo in casi di forza maggiore o per motivi primari di sicurezza ovvero per diminuire o ridurre al minimo il rischio di inquinamento o per correggere carenze, a condizione che il proprietario, l’armatore o il comandante della nave abbiano adottato provvedimenti adeguati a garantire un accesso sicuro che soddisfino l’autorità competente di tale Stato membro.
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