Art. 20
Diritto di ricorso
In vigore dal 23 apr 2009
Diritto di ricorso
1. Il proprietario o l’armatore di una nave o il suo rappresentate nello Stato membro ha il diritto di ricorrere contro il fermo o il rifiuto di accesso disposto dall’autorità competente. Il ricorso non sospende il fermo o il rifiuto di accesso.
2. A tal fine gli Stati membri istituiscono e mantengono in vigore le opportune procedure, in conformità della rispettiva legislazione nazionale.
3. L’autorità competente informa adeguatamente del diritto di ricorso e delle relative modalità pratiche il comandante della nave di cui al paragrafo 1.
4. Quando, in conseguenza di un ricorso o di una richiesta presentati dal proprietario o armatore di una nave o dal suo rappresentante, un provvedimento di fermo o di rifiuto di accesso è revocato o modificato:
a)
gli Stati membri provvedono affinché la banca dati sulle ispezioni sia tempestivamente aggiornata di conseguenza;
b)
lo Stato membro in cui è emesso il provvedimento di fermo o di rifiuto di accesso provvede entro ventiquattro ore dalla suddetta decisione alla rettifica dell’informazione pubblicata a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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