Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 apr 2009
Definizioni Ai fini della presente direttiva s’intende per: 1) «convenzioni» le seguenti convenzioni, con i relativi protocolli e emendamenti, nonché connessi codici vincolanti, nella loro versione aggiornata: a) convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 (LL 66); b) convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS 74); c) convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78); d) convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia del 1978 (STCW 78/95); e) convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 (COLREG 72); f) convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969 (ITC 69); g) convenzione concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili del 1976 (ILO n. 147); h) convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi del 1992 (CLC 92); 2) «MOU di Parigi» il memorandum d’intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua ultima versione in vigore; 3) «quadro e procedure per il sistema di audit volontario degli Stati membri dell’IMO» la risoluzione dell’assemblea IMO A.974(24); 4) «regione del MOU di Parigi» la zona geografica in cui i firmatari del MOU di Parigi effettuano ispezioni nel contesto del medesimo; 5) «nave» qualsiasi nave per il trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella dello Stato di approdo, cui si applicano una o più delle convenzioni; 6) «interfaccia nave/porto» le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave; 7) «nave ancorata» una nave in porto o in un’altra zona soggetta alla giurisdizione di un porto ma non ormeggiata, che effettua un’attività di interfaccia nave/porto; 8) «ispettore» un dipendente del settore pubblico o un’altra persona debitamente autorizzata dall’autorità competente di uno Stato membro a svolgere le ispezioni di controllo nello Stato di approdo e che risponde a tale autorità competente; 9) «autorità competente» un’autorità marittima responsabile per il controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva; 10) «periodo notturno» qualsiasi periodo di almeno sette ore, definito dalla legislazione nazionale e che comprenda in ogni caso l’intervallo fra le ore 24 e le ore 5; 11) «ispezione iniziale» la visita a bordo di una nave da parte di un ispettore, per verificare la conformità alle pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno i controlli previsti all’, paragrafo 1; 12) «ispezione più dettagliata» l’ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l’equipaggio sono sottoposti interamente o, se necessario, parzialmente ad un esame accurato nei casi specificati all’, paragrafo 3, concernente la costruzione della nave, le relative dotazioni, l’equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative di bordo; 13) «ispezione estesa» un’ispezione che riguarda come minimo le voci elencate all’allegato VII. Un’ispezione estesa può comprendere un’ispezione più dettagliata quando sussistano fondati motivi ai sensi dell’, paragrafo 3; 14) «esposto» qualsiasi informazione o rapporto presentato da qualsiasi persona o organizzazione aventi un interesse legittimo alla sicurezza della nave, inclusi i rischi per la sicurezza o la salute dell’equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo e la prevenzione dell’inquinamento; 15) «fermo» il divieto ufficiale per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura; 16) «provvedimento di rifiuto di accesso» decisione comunicata al comandante di una nave, alla compagnia che ne è responsabile e allo Stato di bandiera con la quale si notifica che alla nave in questione sarà rifiutato l’accesso a tutti i porti e ancoraggi della Comunità; 17) «sospensione di un’operazione» il divieto ufficiale per una nave di continuare un’operazione a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, renderebbero il proseguimento dell’operazione pericoloso; 18) «compagnia» il proprietario della nave o qualsiasi altro organismo o persona come l’armatore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dal proprietario della stessa e che, assumendo tale responsabilità, si fa carico di tutti i doveri e responsabilità imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM); 19) «organismo riconosciuto» una compagnia di classificazione o altro organismo privato che svolge funzioni amministrative per conto dell’amministrazione dello Stato di bandiera; 20) «certificato obbligatorio» certificato rilasciato direttamente o a nome di uno Stato di bandiera in conformità delle convenzioni; 21) «certificato di classificazione» documento che conferma la conformità alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1, regola 3-1; 22) «banca dati sulle ispezioni» sistema informatico che contribuisce all’attuazione del sistema di controllo da parte dello Stato di approdo all’interno della Comunità e che riguarda i dati relativi alle ispezioni effettuate nella Comunità e nella regione del MOU di Parigi.
Storico versioni

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