Art. 17
Rapporto di ispezione per il comandante
In vigore dal 23 apr 2009
Rapporto di ispezione per il comandante
Al termine di un’ispezione, di un’ispezione dettagliata o di un’ispezione estesa, l’ispettore redige un rapporto a norma dell’allegato IX. Una copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante della nave.
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