Art. 17 · Rapporto di ispezione per il comandante

Art. 17

Rapporto di ispezione per il comandante

In vigore dal 23 apr 2009
Rapporto di ispezione per il comandante Al termine di un’ispezione, di un’ispezione dettagliata o di un’ispezione estesa, l’ispettore redige un rapporto a norma dell’allegato IX. Una copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante della nave.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:16:oj#art-17