Art. 15 · Orientamenti e procedure in materia di sicurezza

Art. 15

Orientamenti e procedure in materia di sicurezza

In vigore dal 23 apr 2009
Orientamenti e procedure in materia di sicurezza 1.   Gli Stati membri si assicurano che i propri ispettori seguano le procedure e gli orientamenti specificati nell’allegato VI. 2.   Per quanto concerne i controlli di sicurezza, gli Stati membri applicano le relative procedure di cui all’allegato VI della presente direttiva a tutte le navi di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) che fanno scalo nei loro porti e ancoraggi, a meno che non battano la bandiera dello Stato di approdo di ispezione. 3.   Le disposizioni dell’ della presente direttiva relative alle ispezioni estese si applicano ai traghetti roll-on/roll-off e alle unità veloci da passeggeri di cui all’, lettere a) e b), della direttiva 1999/35/CE. Se una nave è stata oggetto di una visita ai sensi degli della direttiva 1999/35/CE effettuata da uno Stato ospitante che non sia lo Stato di bandiera della nave, tale visita specifica è registrata come ispezione più dettagliata o estesa, a seconda dei casi, nella banca dati sulle ispezioni e presa in considerazione ai fini degli della presente direttiva e per calcolare il rispetto dell’impegno di ispezione di ciascuno Stato membro, essendo interessate tutte le voci di cui all’allegato VII della presente direttiva. Senza pregiudizio di un divieto di esercizio deciso nei confronti di un traghetto roll-on/roll-off o di un’unità veloce da passeggeri ai sensi dell’ della direttiva 1999/35/CE, si applicano, ove opportuno, le disposizioni della presente direttiva in materia di correzione delle carenze, fermo, rifiuto di accesso, seguito dato a ispezioni, fermi e rifiuto di accesso. 4.   La Commissione, se necessario, può adottare le norme per l’attuazione armonizzata dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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