Art. 14 · Ispezioni estese

Art. 14

Ispezioni estese

In vigore dal 23 apr 2009
Ispezioni estese 1.   Le seguenti categorie di navi sono assoggettabili ad ispezione estesa in conformità dell’allegato I, parte II, punti 3A e 3B: — navi a profilo di rischio elevato; — navi passeggeri, petroliere, navi gasiere o chimichiere o portarinfusa di età superiore a dodici anni; — navi a profilo di rischio elevato o navi passeggeri, petroliere, navi gasiere o chimichiere o portarinfusa di età superiore a dodici anni, in caso di fattori di priorità assoluta o imprevisti; — navi sottoposte a nuove ispezioni a seguito di un provvedimento di rifiuto di accesso emesso in conformità dell’. 2.   L’armatore o il comandante della nave provvede affinché sia previsto nel piano operativo un tempo sufficiente per consentire lo svolgimento dell’ispezione estesa. Ferme restando le misure di controllo necessarie per motivi di sicurezza, la nave resta nel porto fino al completamento dell’ispezione. 3.   Dopo aver ricevuto una prenotifica da una nave assoggettabile ad ispezione periodica estesa, l’autorità competente comunica alla nave se l’ispezione estesa non sarà effettuata. 4.   La portata di un’ispezione estesa, compresa l’indicazione dei settori a rischio da controllare, è stabilita nell’allegato VII. La Commissione adotta, secondo le procedure di cui all’, paragrafo 2, le misure necessarie per l’attuazione dell’allegato VII.
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