Art. 13
Ispezioni iniziali e ispezioni dettagliate
In vigore dal 23 apr 2009
Ispezioni iniziali e ispezioni dettagliate
Gli Stati membri provvedono affinché le navi selezionate ai fini dell’ispezione ai sensi dell’articolo12 siano sottoposte ad un’ispezione iniziale o ad un’ispezione dettagliata come segue:
1)
al momento di ogni ispezione iniziale di una nave, l’autorità competente si accerta che l’ispettore provveda almeno:
a)
a controllare i certificati e i documenti elencati nell’allegato IV, che devono essere conservati a bordo conformemente alla normativa marittima comunitaria e alle convenzioni in materia di sicurezza;
b)
a verificare, se necessario, se le carenze emerse nel corso della precedente ispezione effettuata da uno Stato membro o da uno Stato firmatario del MOU di Parigi siano state corrette;
c)
a verificare che siano soddisfacenti le condizioni generali della nave, compresi gli aspetti igienici della stessa, la sala macchine e gli alloggi;
2)
quando, dopo un’ispezione di cui al paragrafo 1, le carenze riscontrate da correggere nel porto di scalo successivo sono state registrate nella banca dati sulle ispezioni, l’autorità competente del suddetto porto può decidere di non procedere alle verifiche di cui al punto 1, lettere a) e c).
3)
Si procede ad un’ispezione più dettagliata che comprende un’ulteriore verifica della conformità ai requisiti operativi di bordo se, a seguito dell’ispezione di cui al punto 1, sussistono fondati motivi per ritenere che le condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell’equipaggio sostanzialmente non soddisfino i pertinenti requisiti di una convenzione.
Sussistono «fondati motivi» se l’ispettore trova prove concrete che, secondo il suo parere professionale, giustificano un’ispezione più dettagliata della nave, delle relative dotazioni o dell’equipaggio.
L’allegato V contiene esempi di «fondati motivi».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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