Art. 12 · Selezione delle navi ai fini dell’ispezione

Art. 12

Selezione delle navi ai fini dell’ispezione

In vigore dal 23 apr 2009
Selezione delle navi ai fini dell’ispezione L’autorità competente provvede affinché le navi siano selezionate ai fini dell’ispezione in base al profilo di rischio, come indicato nell’allegato I, parte I, e quando emergono fattori di priorità assoluta o imprevisti conformemente all’allegato I, parte II, punti 2A e 2B. Ai fini dell’ispezione delle navi l’autorità competente: a) seleziona le navi che devono essere sottoposte ad ispezione obbligatoria, dette navi «di priorità I», secondo il regime di selezione di cui all’allegato I, parte II, punto 3A; b) può selezionare le navi che possono essere sottoposte ad ispezione, dette navi «di priorità II», conformemente all’allegato I, parte II, punto 3B.
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