Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 apr 2009
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 novembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Applicano le disposizioni dell'allegato della presente direttiva a decorrere dal 15 maggio 2010. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono le modalità di detto riferimento. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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