Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 11 mar 2009
Modifiche La direttiva 80/181/CEE è modificata come segue: 1) all’, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) quelle che figurano nel capitolo II dell’allegato solo negli Stati membri in cui esse erano autorizzate alla data del 21 aprile 1973.»; 2) all’, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Gli obblighi derivanti dall’ riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.»; 3) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   È autorizzato l’impiego di indicazioni aggiuntive.»; 4) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 ter La Commissione segue l’evoluzione del mercato relativamente alla presente direttiva e alla sua attuazione per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre 2019, corredata, se del caso, di adeguate proposte.»; 5) l’allegato è modificato come segue: a) al capitolo I, punto 1.1, il paragrafo «Unità di temperatura termodinamica» è sostituito dal seguente: «Unità di temperatura termodinamica Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell’acqua. Questa definizione si riferisce all’acqua con la composizione isotopica definita dai seguenti rapporti della quantità di sostanza: 0,00015576 mole di 2H per mole di 1H, 0,0003799 mole di 17O per mole di 16O e 0,0020052 mole di 18O per mole di 16O. (13a CGPM, 1967, ris. 4 e 23a CGPM, 2007, ris. 10)»; b) al capitolo I, punto 1.1.1, il titolo è sostituito dal seguente: «Nome e simbolo speciali dell’unità derivata SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius»; c) al capitolo I, punto 1.2, il titolo è sostituito dal seguente: «1.2.   Unità derivate SI»; d) al capitolo I, il punto 1.2.1 è soppresso; e) al capitolo I, i punti 1.2.2 e 1.2.3 sono sostituiti dai seguenti: «1.2.2.   Regola generale per le unità derivate SI Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1. 1.2.3.   Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali Grandezza Unità Espressione Nome Simbolo in altre unità SI in unità SI di base Angolo piano radiante rad m · m–1 Angolo solido steradiante sr m2 · m–2 Frequenza hertz Hz s–1 Forza newton N m · kg · s–2 Pressione, tensione pascal Pa N · m–2 m–1 · kg · s–2 Energia, lavoro, quantità di calore joule J N · m m2 · kg · s–2 Potenza (5), flusso energetico watt W J · s–1 m2 · kg · s–3 Quantità di elettricità, carica elettrica coulomb C s · A Differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice volt V W · A–1 m2 · kg · s–3 · A–1 Resistenza elettrica ohm Ω V · A–1 m2 · kg · s–3 · A–2 Conduttanza siemens S A · V–1 m–2 · kg–1 · s3 · A2 Capacità elettrica farad F C · V–1 m–2 · kg–1 · s4 · A2 Flusso d’induzione magnetica weber Wb V · s m2 · kg · s–2 · A–1 Induzione magnetica tesla T Wb · m–2 kg · s–2 · A–1 Induttanza henry H Wb · A–1 m2 · kg · s–2 · A–2 Flusso luminoso lumen lm cd · sr cd Illuminamento lux lx lm · m–2 m–2 · cd Attività (riferita a un radionuclide) becquerel Bq s–1 Dose assorbita, energia comunicata massica, kerma, indice di dose assorbita gray Gy J · kg–1 m2 · s–2 Dose equivalente sievert Sv J · kg–1 m2 · s–2 Attività catalitica katal kat mol · s–1 Alcune unità derivate dalle unità SI di base possono essere espresse impiegando le unità del capitolo I. In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l’unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come m–1 · kg · s–1 o N · s · m–2 o Pa · s.»; f) al capitolo II, nella tabella è soppressa la riga seguente: «Catasto acre 1 ac = 4 047 m2 ac» g) al capitolo II, la frase finale è sostituita dalla seguente: «Le unità di cui al presente capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.»
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