Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 feb 2009
1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad entro il 30 aprile 2010. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni indicate nell'allegato I della direttiva suddetta relativamente a bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad, e che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo che soddisfi le prescrizioni dell'allegato II della direttiva suddetta, in conformità delle condizioni dell'articolo 13 della stessa direttiva. 2.   In deroga al paragrafo 1, per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad come uniche sostanze attive o come sostanze attive combinate ad altre, iscritte entro il 31 ottobre 2009 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri procedono a una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI di tale direttiva, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B delle voci dell'allegato I di tale direttiva relative a bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di prodotti contenenti bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad come unica sostanza attiva, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 aprile 2014; o b) nel caso di prodotti contenenti bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad come sostanza attiva in combinazione con altre, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 aprile 2014 o entro il termine, se successivo a tale data, fissato per detta modifica o revoca nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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