Art. 3
In vigore dal 16 feb 2009
1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva.
2. L’attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati. Ciò non osta a che gli Stati membri e/o le parti sociali stabiliscano, alla luce dell’evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell’adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest’ultima siano rispettate.
3. L’applicazione e/o l’interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi comunitarie o nazionali che prevedono un trattamento più favorevole dei marittimi interessati.
4. Le disposizioni della norma A4.2, paragrafo 5, lettera b), lasciano impregiudicato il principio di responsabilità del datore di lavoro di cui all’ della direttiva 89/391/CEE.
Storico versioni
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