Art. 2
In vigore dal 4 feb 2009
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 agosto 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 novembre 2009.
Tuttavia, essi applicano le disposizioni riguardanti la sostanza toluene come stabilito al punto 2 dell’allegato al numero d’ordine 185 dal 5 febbraio 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Storico versioni
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