Art. 1
In vigore dal 23 gen 2009
La direttiva 2006/22/CE è modificata come segue:
1)
nella parte A dell’allegato I, è aggiunto il seguente punto 5:
«5)
all’occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l’apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»;
2)
l’allegato II della direttiva 2006/22/CE è modificato come segue: è aggiunto il seguente punto 3:
«3)
apparecchiatura specifica d’analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell’ispezione del loro apparecchio di controllo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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