Art. 6 · Diritto di recesso

Art. 6

Diritto di recesso

In vigore dal 14 gen 2009
Diritto di recesso 1.   Oltre ai mezzi di ricorso a disposizione del consumatore ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che al consumatore sia concesso un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere, senza indicarne le ragioni, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine e dal contratto di rivendita o di scambio. 2.   Il periodo di recesso si calcola: a) dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante; o b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto o qualsiasi contratto preliminare vincolante, se posteriore alla data di cui alla lettera a). 3.   Il periodo di recesso scade: a) dopo un anno e quattordici giorni di calendario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all’, paragrafo 4, non è stato compilato dall’operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole; b) dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario a partire dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo se le informazioni di cui all’, paragrafo 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da I a IV, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole. Inoltre gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate ai sensi dell’, in particolare nel caso in cui, alla scadenza del periodo di recesso, l’operatore non abbia ottemperato agli obblighi di informativa previsti dalla presente direttiva. 4.   Se il formulario di recesso separato previsto all’, paragrafo 4, è stato compilato dall’operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all’, paragrafo 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da I a IV, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni. 5.   Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al paragrafo 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del paragrafo 2 quali applicabili al contratto di multiproprietà.
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