Art. 5 · Il contratto di multiproprietà, relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, di rivendita e di scambio

Art. 5

Il contratto di multiproprietà, relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, di rivendita e di scambio

In vigore dal 14 gen 2009
Il contratto di multiproprietà, relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, di rivendita e di scambio 1.   Gli Stati membri garantiscono che il contratto sia redatto per iscritto, su carta o altro supporto durevole, e nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest’ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità. Tuttavia, lo Stato membro in cui risiede il consumatore può chiedere in aggiunta che: a) in ogni caso il contratto sia fornito al consumatore nella lingua o in una delle lingue di tale Stato membro, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità; b) nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, l’operatore fornisca al consumatore una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato l’immobile, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità. Lo Stato membro sul cui territorio l’operatore effettua le sue attività di vendita può chiedere che, in ogni caso, il contratto sia fornito al consumatore nella sua lingua o in una delle sue lingue, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità. 2.   Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l’accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dall’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto. Il contratto indica espressamente tali modifiche. 3.   Oltre alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, il contratto include: a) l’identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; nonché b) la data e il luogo di conclusione del contratto. 4.   Prima della conclusione del contratto, l’operatore attira esplicitamente l’attenzione del consumatore sull’esistenza del diritto di recesso, sulla durata del periodo di recesso di cui all’ e sul divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all’. Le clausole contrattuali corrispondenti vengono firmate separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario di recesso separato, come riportato nell’allegato V, inteso ad agevolare l’esercizio del diritto di recesso in conformità dell’. 5.   Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all’atto della sua conclusione.
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