Art. 4
Informazioni precontrattuali
In vigore dal 14 gen 2009
Informazioni precontrattuali
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta, l’operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:
a)
nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all’allegato I e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
b)
nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
c)
nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all’allegato III e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
d)
nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all’allegato IV e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a titolo gratuito dall’operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.
3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano redatte nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest’ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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