Art. 17
Riesame
In vigore dal 14 gen 2009
Riesame
Entro il 23 febbraio 2014, la Commissione riesamina la presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se necessario, essa avanza nuove proposte per adeguare la direttiva agli sviluppi intervenuti nel settore.
La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:122:oj#art-17