Art. 14
Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale
In vigore dal 14 gen 2009
Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare i consumatori delle leggi nazionali di attuazione della presente direttiva e se del caso incoraggiano gli operatori e i responsabili dei codici a informare i consumatori dei propri codici di condotta.
La Commissione incoraggia l’elaborazione a livello comunitario, in particolare da parte di organismi, organizzazioni e associazioni professionali, di codici di condotta volti ad agevolare l’applicazione della presente direttiva in conformità del diritto comunitario. Essa incoraggia altresì gli operatori e le rispettive organizzazioni professionali a informare i consumatori in merito a tali codici eventualmente ricorrendo anche a un contrassegno specifico.
2. Gli Stati membri incoraggiano l’elaborazione di procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel quadro della presente direttiva ed esortano, se del caso, gli operatori e le rispettive organizzazioni professionali a informare i consumatori dell’esistenza di tali procedure.
Storico versioni
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