Art. 13
Ricorso giudiziario e amministrativo
In vigore dal 14 gen 2009
Ricorso giudiziario e amministrativo
1. Gli Stati membri vigilano affinché, nell’interesse dei consumatori, siano previsti mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva da parte degli operatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni in base alle quali uno o più dei seguenti organismi, determinati dalla legislazione nazionale, hanno facoltà di adire, secondo il diritto nazionale, i giudici o gli enti amministrativi competenti per l’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva:
a)
autorità ed enti pubblici o loro rappresentanti;
b)
organizzazioni di consumatori aventi un interesse legittimo a proteggere i consumatori;
c)
associazioni di categoria aventi un interesse legittimo ad agire.
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