Art. 12 · Carattere imperativo della direttiva e applicazione in casi internazionali

Art. 12

Carattere imperativo della direttiva e applicazione in casi internazionali

In vigore dal 14 gen 2009
Carattere imperativo della direttiva e applicazione in casi internazionali 1.   Gli Stati membri garantiscono che, ove la legge applicabile al contratto sia quella di uno Stato membro, i consumatori non possano rinunciare ai diritti conferiti loro dalla presente direttiva. 2.   Ove la legge applicabile sia quella di un paese terzo, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dalla presente direttiva come applicata nello Stato membro del foro se: — uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio di uno Stato membro; o — nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l’operatore svolge attività commerciali o professionali in uno Stato membro o dirige tali attività, con qualsiasi mezzo, verso uno Stato membro e il contratto rientra nell’ambito di dette attività.
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