Art. 6

Art. 6

In vigore dal 14 gen 2009
1.   Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l’85 % del peso totale, viene designato in uno dei seguenti modi: a) denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso; b) denominazione della fibra, seguita dell’indicazione «minimo 85 %», oppure c) composizione percentuale completa del prodotto. 2.   Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l’85 % del peso totale, reca l’indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in percentuale maggiore, seguita dalle denominazioni delle altre fibre che compongono il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia: a) l’insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto, può essere indicato con l’espressione «altre fibre», seguita da una percentuale globale; b) qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso. 3.   I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40 % del peso totale del tessuto sbozzimato possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente dall’indicazione della composizione «Ordito puro cotone-trama puro lino». 4.   Le espressioni «fibre varie» o «composizione tessile non determinata» possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato. 5.   Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai paragrafi da 1 a 4, è ammessa: a) una quantità di fibre estranee fino al 2 % del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un’aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all’, paragrafo 3; b) una tolleranza di fabbricazione del 3 %, riferita al peso totale delle fibre indicate nell’etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall’analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità del paragrafo 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche ai fini dell’, paragrafo 2, lettera b). In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente. Il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b), è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a). Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b), è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull’etichetta. Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b), in sede di controlli di conformità dei prodotti previsti all’, paragrafo 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali e allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
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