Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 gen 2009
1.   Le denominazioni delle fibre di cui all’, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell’allegato I. 2.   L’impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell’allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella. 3.   È vietato l’impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia in forma d’aggettivo, sia in forma di radice, indipendentemente dalla lingua impiegata. 4.   È vietato l’impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.
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