Art. 14

Art. 14

In vigore dal 14 gen 2009
1.   Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle denominazioni o alle indicazioni della composizione, vietare od ostacolare l’immissione sul mercato dei prodotti tessili conformi alle disposizioni della presente direttiva. 2.   Le disposizioni della presente direttiva non ostano all’applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d’origine e alla repressione della concorrenza sleale.
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