Art. 13

Art. 13

In vigore dal 14 gen 2009
1.   I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva sono effettuati secondo i metodi di analisi stabiliti nelle direttive di cui al paragrafo 2. A tal fine le percentuali in fibre di cui agli vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all’allegato V, previa eliminazione degli elementi indicati all’. 2.   Speciali direttive precisano i metodi di prelievo dei campioni e di analisi da seguire negli Stati membri per determinare la composizione in fibre dei prodotti contemplati nella presente direttiva.
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