Art. 10
In vigore dal 14 gen 2009
1. In deroga agli :
a)
gli Stati membri non possono esigere, per i prodotti tessili che figurano all’allegato III e in uno degli stati definiti all’, paragrafo 1, lettera a), un’etichetta o un contrassegno che si riferiscano alla denominazione e all’indicazione della composizione. Si applicano tuttavia le disposizioni degli se tali prodotti sono muniti di un’etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un’impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l’utilizzazione di una denominazione prevista all’allegato I o tale da poter essere confusa con essa;
b)
i prodotti tessili che figurano all’allegato IV, quando sono dello stesso tipo e hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un’etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva;
c)
l’etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché l’offerta in vendita dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), avvenga in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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