Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 gen 2009
Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui alla direttiva 2005/64/CE, quali modificate dalla presente direttiva, a decorrere dal 1o gennaio 2012 gli Stati membri rifiutano in base a motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore di concedere l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.
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