Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 dic 2008
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre l’8 luglio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al punto 3 dell’allegato alla presente direttiva a partire dall’8 luglio 2009. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato alla presente direttiva a partire dall’8 ottobre 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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