Art. 7

Art. 7

In vigore dal 18 dic 2008
1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni sotto la responsabilità della competente autorità, per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. Queste ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli realizzati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento in ciascuno Stato membro. 2.   La Commissione elabora, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, un codice contenente le regole da seguire nelle ispezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Ogni due anni, entro l'ultimo giorno feriale del mese di aprile e per la prima volta entro il 30 aprile 1996, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero di ispezioni effettuate rispetto al numero di aziende sul loro territorio.
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