Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 dic 2008
Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «vitello»: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi; 2) «autorità competente»: l'autorità competente ai sensi dell', paragrafo 6, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (7).
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