Art. 45
In vigore dal 16 dic 2008
1. Entro il 1o aprile 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema informatizzato e, in particolare, sugli obblighi di cui all', paragrafo 6, e sulle procedure applicabili in caso di indisponibilità del sistema.
2. Entro il 1o aprile 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.
3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si fondano in particolare sulle informazioni fornite dagli Stati membri.
Storico versioni
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