Art. 42

Art. 42

In vigore dal 16 dic 2008
Gli Stati membri che hanno concluso un accordo sulla responsabilità per la costruzione o la manutenzione di un ponte di confine possono adottare misure che derogano alle disposizioni della presente direttiva al fine di semplificare le procedure di riscossione dell'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di tale ponte. Ai fini di tali misure, il ponte e le aree dei cantieri di cui all'accordo sono considerati parti del territorio dello Stato membro responsabile della costruzione o della manutenzione del ponte in conformità dell'accordo. Gli Stati membri interessati notificano tali misure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri.
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