Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 dic 2008
Ai fini della presente direttiva e delle relative disposizioni di applicazione si intende per: 1) «depositario autorizzato» la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa in un deposito fiscale; 2) «Stato membro» e «territorio di uno Stato membro» il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità al quale si applica il trattato, a norma dell'articolo 299 dello stesso, ad eccezione dei territori terzi; 3) «Comunità» e «territorio della Comunità» i territori degli Stati membri come definiti al punto 2; 4) «territorio terzo» qualsiasi territorio di cui all', paragrafi 2 e 3; 5) «paese terzo» qualsiasi Stato o territorio cui non si applica il trattato; 6) «procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo» una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; 7) «regime di sospensione dall'accisa» un regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione o alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, in sospensione dall'accisa; 8) «importazione di prodotti sottoposti ad accisa» l'entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa a meno che al momento dell'entrata nella Comunità tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo; 9) «destinatario registrato» una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro; 10) «speditore registrato» una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92; 11) «deposito fiscale» un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.
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