Art. 36

Art. 36

In vigore dal 16 dic 2008
1.   I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un'attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione. Ai fini del presente articolo, per «Stato membro di destinazione» si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto. 2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità. L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione. 3.   Il debitore dell'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore. Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa. 4.   Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni: a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione; b) pagare l'accisa presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo l'arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa; c) tenere una contabilità delle forniture di prodotti. Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali. 5.   Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore, se quest'ultimo o il suo rappresentante fiscale hanno seguito le procedure di cui al paragrafo 4. 6.   Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione.
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