Art. 33

Art. 33

In vigore dal 16 dic 2008
1.   Fatto salvo l', paragrafo 1, se i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro per esservi forniti o utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa e l'accisa diventa esigibile in quest'ultimo Stato membro. Ai fini del presente articolo, per «detenzione per scopi commerciali» s'intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati, in conformità dell'. 2.   Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile in tale ultimo Stato membro. 3.   Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi menzionati nel paragrafo 1, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell'altro Stato membro. 4.   Fatto salvo l', se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolano all'interno della Comunità per scopi commerciali, essi non sono considerati come detenuti per tali scopi finché non raggiungono lo Stato membro di destinazione, purché circolino secondo le formalità di cui all'. 5.   I prodotti sottoposti ad accisa detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra due Stati membri e che non sono tuttavia disponibili per la vendita quando la nave o l’aeromobile si trova nel territorio di uno degli Stati membri non sono considerati come detenuti per scopi commerciali in tale Stato membro. 6.   L'accisa è oggetto, su richiesta, di rimborso o sgravio nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immissione in consumo se le autorità competenti dell'altro Stato membro constatano che l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in tale Stato membro.
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