Art. 31

Art. 31

In vigore dal 16 dic 2008
Di comune accordo e alle condizioni stabilite da tutti gli Stati membri interessati, possono essere istituite procedure semplificate per la circolazione frequente e periodica di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che si verificano tra i territori di due o più Stati membri. La presente disposizione include la circolazione attraverso condutture fisse.
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